1. SCOPO
Il presente documento fornisce informazioni sul canale, le procedure e i presupposti per effettuare Segnalazioni Interne, ai sensi dell’art. 5(1)(e) del D.lgs. n. 24/2023 nonché sulle misure di protezione della Persona Segnalante di cui al Capo III del D.lgs. n. 24/2023.
Il canale di Segnalazione Interna descritto nel presente documento dà inoltre attuazione all’obbligo di cui all’art. 6(2-bis) del D.lgs. n. 231/2001, cui la Società è soggetta in ragione del fatto che ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI
Le espressioni, i termini e gli acronimi utilizzati nel presente documento hanno il significato di seguito indicato:
AMM & HR |
la funzione Amministrazione e Gestione Risorse Umane |
ANAC |
l’Autorità Nazionale Anticorruzione |
AU |
l’Amministratore Unico |
Autonomi |
i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile, inclusi i soggetti indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81 |
Ausiliario |
la persona fisica che coadiuva l’Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati |
Candidati |
i soggetti che partecipano a un processo di selezione per una posizione lavorativa da dipendente presso la Società |
Codice Etico |
il codice etico adottato dalla Società |
Collaboratori |
i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 |
Consulenti |
i soggetti che intrattengono con la Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura consulenziale |
Dipendenti |
i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i soggetti il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 |
D.lgs. n. 196/2003 |
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” |
D.lgs. n. 231/2001 |
il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” |
D.lgs. n. 24/2023 |
il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” |
Facilitatore |
la persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata |
Fornitori |
i soggetti, sia pubblici che privati, che intrattengono con la Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi |
GDPR |
il regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE |
Linee Guida |
le linee guida adottate dall’ANAC ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 24/2023 |
Liberi Professionisti |
i soggetti, diversi dai Consulenti, che intrattengono con la Società rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura intellettuale |
Modello |
il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 |
Organismo di Vigilanza |
l’organismo di vigilanza istituito dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 |
Persona Coinvolta |
la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente |
Persona Segnalante |
la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo |
Segnalazione |
la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riguardanti Violazioni commesse o che potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la Persona Segnalante intrattiene un rapporto giuridico |
Segnalazione Esterna |
la Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione esterna |
Segnalazione Interna |
la Segnalazione presentata tramite il canale di segnalazione interna |
Sindacati |
le rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA) o, ove le rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA) non siano state costituite, i delegati – territoriali o nazionali, a seconda dei casi – delle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale |
Società |
Nume Plus S.r.l. |
TFUE |
Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea |
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le procedure descritte nel presente documento si applicano alla Società.
L’applicazione delle procedure descritte nel presente documento non esclude il rispetto della normativa e delle ulteriori policy e procedure applicabili alle attività ivi disciplinate.
4. PERSONE SEGNALANTI
Possono effettuare Segnalazioni Interne le persone riconducibili alle seguenti categorie:
Le procedure descritte nel presente documento non si applicano alle Segnalazioni Interne effettuate da persone diverse da quelle elencate sopra. Nel caso in cui una persona diversa da quelle elencate sopra effettui una Segnalazione Interna, è rimessa all’Organismo di Vigilanza la decisione se dare seguito e, in caso affermativo, con quali modalità, a tale Segnalazione Interna.
5. SEGNALAZIONI INTERNE
Possono formare oggetto di Segnalazioni Interne informazioni su comportamenti, atti o omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o di un ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Codice Etico o del Modello.
Possono altresì formare oggetto di Segnalazioni Interne le informazioni su:
È rimessa all’Organismo di Vigilanza la decisione se dare seguito e, se sì, con quali modalità, a Segnalazioni Interne aventi ad oggetto informazioni su violazioni diverse da quelle elencate sopra.
Le Segnalazioni Interne devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, riportare le informazioni che ne costituiscono l’oggetto con il maggior grado di dettaglio possibile ed essere eventualmente corredate di idonea documentazione a supporto.
I dati personali presenti all’interno di Segnalazioni Interne aventi un contenuto generico o che comunque non consenta di dare seguito alle stesse sono cancellati dall’Organismo di Vigilanza immediatamente.
Le Segnalazioni Interne devono auspicabilmente contenere i dati identificativi e i dati di contatto della Persona Segnalante.
È in ogni caso concessa alla Persona Segnalante la possibilità di effettuare Segnalazioni Interne in forma anonima, che sono trattate dall’Organismo di Vigilanza alla stregua delle altre Segnalazioni Interne.
5.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
L’attivazione del canale di Segnalazione Interna e l’affidamento all’Organismo di Vigilanza della sua gestione sono decisi con determina di AU.
Prima dell’adozione della determina di cui sopra, AMM & HR informa i Sindacati dell’attivazione del canale di Segnalazione Interna.
A tal fine, in assenza di disposizioni di legge o dei contratti collettivi applicabili che disciplinino le modalità di informazione di e consultazione con i Sindacati, prima della data prevista per l’attivazione del canale di Segnalazione Interna, AMM & HR invia ai Sindacati una comunicazione recante informazioni circa l’imminente attivazione del canale di Segnalazione Interna e il suo funzionamento, rendendosi disponibile, su richiesta dei Sindacati, per un incontro. Nel caso in cui nessuna richiesta di incontro provenga dai Sindacati nei sette giorni successivi alla data della comunicazione, la Società provvede all’attivazione del canale di Segnalazione Interna.
Prima dell’adozione della determina di cui sopra, AU verifica inoltre che:
Ai fini della verifica di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza, qualora non vi abbia già provveduto, trasmette a AU apposita dichiarazione attestante le circostanze indicate sopra.
5.2 PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE
Le Segnalazioni Interne possono essere presentate mediante:
Per presentare una Segnalazione Interna mediante posta cartacea, è necessario inserire all’interno di una prima busta i propri dati identificativi e di contatto e una fotocopia del documento d’identità e all’interno di una seconda busta le informazioni che formano oggetto della Segnalazione Interna. Le due buste, entrambe chiuse, devono essere poi essere inserite all’interno di una terza busta da indirizzare e spedire a: Nume Plus S.r.l. – c.a. Organismo di Vigilanza – Via Panciatichi 40/11, 50127 Firenze (FI).
Per presentare una Segnalazione Interna mediante incontro con l’Organismo di Vigilanza, è necessario inviare apposita richiesta all’indirizzo email dell’Organismo di Vigilanza: plparenti@gmail.com e presentarsi nel giorno e nell’orario comunicato nella risposta dell’Organismo di Vigilanza.
Le Segnalazioni Interne presentate in forma orale in occasione di incontri con l’Organismo di Vigilanza sono registrate e conservate a cura dell’Organismo di Vigilanza o dei suoi Ausiliari, previo consenso della Persona Segnalante.
Nel caso in cui la Persona Segnalante non acconsenta alla registrazione o comunque sia impossibile registrare la conversazione, l’Organismo di Vigilanza o i suoi Ausiliari redigono verbale. Il verbale è verificato e, se del caso, rettificato dalla Persona Segnalante che ne conferma il contenuto mediante sottoscrizione.
Qualora una persona diversa dall’Organismo di Vigilanza riceva una Segnalazione Interna, la trasmette all’Organismo di Vigilanza entro 7 giorni dalla sua ricezione.
Nel caso di Segnalazione Interna avente ad oggetto violazioni asseritamente commesse dall’Organismo di Vigilanza, la Segnalazione Interna può essere presentata a AU scrivendo all’indirizzo di posta della Società indicato sopra e intestando la comunicazione all’attenzione dell’Amministratore Unico. L’Amministratore Unico gestisce le Segnalazioni Interne ricevute nei tempi e con le modalità previste nei successivi paragrafi con riferimento all’Organismo di Vigilanza.
5.3 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
5.3.1 AVVISO DI RICEVIMENTO
Immediatamente dopo la ricezione o comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione Interna, alla Persona Segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento tramite lettera raccomandata all’indirizzo comunicato dalla Persona Segnalante (se la Segnalazione Interna è presentata mediante posta cartacea) o tramite apposita ricevuta consegnata al termine dell’incontro (se la Segnalazione Interna è presentata in forma orale mediante incontro con l’Organismo di Vigilanza).
5.3.2 REGISTRAZIONE
A ciascuna Segnalazione Interna è assegnato dall’Organismo di Vigilanza un codice identificativo.
La Segnalazione Interna è registrata in un apposito registro elettronico in cui sono riportati il codice identificativo, le informazioni fornite dalla Persona Segnalante in occasione della presentazione della Segnalazione Interna, la data di ricezione, la data entro la quale la Segnalazione Interna deve essere evasa e lo stato. Il registro è conservato in apposito archivio elettronico, tenuto secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.5.
5.3.3 VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E FONDATEZZA
A seguito della ricezione della Segnalazione Interna, l’Organismo di Vigilanza effettua una valutazione della rilevanza della Segnalazione Interna e della sua fondatezza, sulla base del contenuto della Segnalazione Interna.
Se, all’esito di tale valutazione, l’Organismo di Vigilanza decide di non dare seguito alla Segnalazione Interna in quanto irrilevante, manifestamente infondata per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero di contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti, informa la Persona Segnalante entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento e, contestualmente, aggiorna lo stato della Segnalazione Interna. La decisione dell’Organismo di Vigilanza di non dare seguito alla Segnalazione Interna e le motivazioni addotte a supporto della decisione sono documentate mediante verbale conservato in apposito archivio elettronico, tenuto secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.5.
5.3.4 ISTRUTTORIA
Se, invece, l’Organismo di Vigilanza considera necessari ulteriori accertamenti, avvia un’istruttoria e, contestualmente, aggiorna lo stato della Segnalazione Interna.
Nel corso dell’istruttoria, l’Organismo di Vigilanza può:
L’Organismo di Vigilanza conclude l’istruttoria in tempo utile per informare la Persona Segnalante dell’archiviazione della Segnalazione Interna ai sensi del successivo punto 5.3.5 o per permettere ad AU di definire e comunicare all’Organismo di Vigilanza le misure previste o adottate dalla Società per dare seguito alla Segnalazione Interna e informare di ciò la Persona Segnalante entro il termine di cui al successivo punto 5.3.6.
5.3.5 ARCHIVIAZIONE
Conclusa l’istruttoria, l’Organismo di Vigilanza, se decide di archiviare la Segnalazione Interna per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, informa la Persona Segnalante entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento.
5.3.6 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA AD AU
Se, invece, accerta una o più violazioni o si trova nell’impossibilità di provvedere all’accertamento delle violazioni oggetto della Segnalazione Interna a causa del comportamento reticente della Persona Coinvolta o delle eventuali persone sentite, comunica ad AU gli esiti dell’istruttoria, unitamente ad eventuali documenti a supporto, e richiede contestualmente di ricevere, entro e non oltre 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento, informazioni sulle misure previste o adottate dalla Società per dare seguito alla Segnalazione Interna; quindi, nello stesso termine, informa la Persona Segnalante.
5.3.7 DOCUMENTAZIONE
L’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza, in ciascuna fase di gestione della segnalazione, è documentata mediante verbale, sottoscritto dallo stesso e conservato in apposito archivio elettronico, tenuto secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 5.5.
5.4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alla Persona Segnalante, la Persona Coinvolta e le ulteriori persone sentite nel corso dell’eventuale istruttoria avviata dall’Organismo di Vigilanza raccolti nel corso del processo di gestione delle Segnalazioni Interne saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile – ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il GDPR e il D.lgs. n. 196/2003 – e in conformità all’informativa sul trattamento dei dati personali, qui allegata sub allegato 1. Rispetto al trattamento dei dati personali in questione, l’Organismo di Vigilanza e i suoi Ausiliari agiranno quali persone autorizzate al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32(4) del GDPR e 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003.
5.5 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI INTERNE
Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione sono archiviate a cura dell’Organismo di Vigilanza in appositi archivi, cartacei ed elettronici, gestiti con modalità idonee a garantire che solo l’Organismo di Vigilanza e i suoi Ausiliari possano avervi accesso. In particolare, gli archivi digitali sono tenuti su server esterni alla Società così da precluderne l’accesso da parte degli amministratori di sistema.
Le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario a dare seguito alle stesse e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
Nel caso in cui a seguito di una Segnalazione Interna, la Società decidesse di avviare un procedimento disciplinare o di promuovere un procedimento in sede giudiziaria o amministrativa ovvero una procedura di arbitrato o di conciliazione, le Segnalazioni Interne e la relativa documentazione saranno conservati per un tempo pari alla durata del procedimento ovvero al periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa la conservazione si rende necessaria, anche se superiore ai periodi di conservazione indicati sopra.
6. TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE E MISURE DI SOSTEGNO
Secondo quanto stabilito dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 (di cui il presente paragrafo riproduce i contenuti essenziali), è fatto divieto a chiunque agisca in nome o per conto della Società di compiere atti ritorsivi in conseguenza della Segnalazione Interna nei confronti de:
Per atto ritorsivo si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
La persona o l’ente che ritenga di aver subito un atto ritorsivo può comunicarlo all’ANAC, che informa l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza. In caso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria della violazione del divieto di ritorsione, la persona o l’ente che ha subito l’atto ritorsivo accede alle misure di protezione previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 24/2023.
Le Persone Segnalanti possono, inoltre, richiedere agli enti del Terzo settore di cui all’elenco istituito presso l’ANAC informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, la protezione dalle ritorsioni, i diritti della Persona Coinvolta nonché le modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le misure di protezione e di sostegno indicate sopra non sono garantite nei confronti della Persona Segnalante di cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
7. SANZIONI
AU, in caso di accertamento da parte dell’Organismo di Vigilanza di violazioni commesse da uno più Dipendenti o Collaboratori della Società, trasmette le informazioni e la documentazione ricevuta dall’Organismo di Vigilanza a AMM & HR per valutare l’applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari. AU trasmette altresì a AMM & HR, per gli stessi fini, le informazioni e la documentazione ricevuta dall’Organismo di Vigilanza dalle quali emergano eventuali condotte diffamatorie e calunniose della Persona Segnalante.
Qualora, all’esito della valutazione condotta da AMM & HR, le violazioni accertate non vengano ritenute passibili di provvedimenti disciplinari né siano ravvisabili condotte diffamatorie e calunniose della Persona Segnalante, AMM & HR archivia il procedimento e né da comunicazione a AU.
Qualora, invece, le violazioni vengano ritenute passibili di provvedimenti disciplinari ovvero siano ravvisabili condotte diffamatorie e calunniose della Persona Segnalante, AMM & HR, valutata la gravità delle violazioni ovvero delle condotte poste in essere dalla Persona Segnalante, avvia le opportune azioni disciplinari, dando tempestiva comunicazione degli esiti a AU.
Nel caso in cui le azioni disciplinari poste in essere implichino o causino la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, AU, se del caso con il supporto di consulenti legali esterni, valuta le iniziative nei confronti delle Autorità Giudiziarie competenti e le azioni giudiziarie, rispettivamente da porre in essere e instaurare a tutela della Società.
In caso di accertamento da parte dell’Organismo di Vigilanza di violazioni commesse da soggetti diversi dai Dipendenti o Collaboratori della Società, AU adotta le misure previste dalla legge o dal contratto tra il soggetto autore delle violazioni e la Società, in conformità ai contratti collettivi applicabili.
8. CONTROLLI
L’Organismo di Vigilanza può eseguire direttamente, nell’ambito delle proprie attività, audit periodici sul rispetto delle procedure. Lo scopo degli audit è assicurare che le prescrizioni contenute in ciascuna procedura adottata dalla Società siano attuate correttamente e che venga conservata una documentazione adeguata. I risultati degli audit vengono comunicati all’Organo Amministrativo.
9. ARCHIVIAZIONE
Salvo quanto specificatamente previsto nei precedenti paragrafi della presente procedura, tutte le attività previste dalla presente procedura sono documentate per iscritto e conservate dall’Organismo di Vigilanza in apposito archivio, cartaceo o elettronico, con divieto di alterare, cancellare o distruggere la documentazione stessa in modo che sia possibile verificarne ex post il contenuto.